Tasse scolastiche e contributi scolastici volontari: facciamo chiarezza
Le norme in vigore (art. 200 del d.lgs. n. 297/1994) prevedono quattro distinti tipi di Tasse scolastiche.
Tassa di iscrizione
È esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario.
L’importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza
La tassa deve essere pagata ogni anno e per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.
L’importo è di 15,13 euro.
Tassa di esame
Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
L’importo è di 12,09 euro.
Tassa di diploma
La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro sia per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori che per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).
Quando può essere concesso l’esonero dalle Tasse scolastiche
Ai sensi dell’art. 200 del D.lgs 297/1994, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. Le famiglie possono dunque chiedere l’esonero dal pagamento in caso di:
- Meriti scolastici: quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).
- Motivi economici: per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente (< href="https://www.miur.gov.it/">www.miur.gov.it).
Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi.
Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a svolgere gli studi in Italia.
Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma e vengono persi nel caso in cui lo studente incorra in una sospensione che superi i 5 giorni o in una punizione disciplinare più grave. I benefici sono inoltre sospesi nel caso di alunni ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità.
Cosa sono i Contributi scolastici?
Chiunque abbia figli che vanno a scuola, si è trovato tra le mani, oltre ai soliti moduli di iscrizione, anche un bollettino intestato alla scuola per il pagamento di un contributo la cui cifra viene indicata dal Consiglio di Istituto. Questi bollettini si riferiscono al pagamento del contributo volontario a favore della scuola che viene utilizzato per ampliare le attività didattiche, per uscite e viste di istruzione o altre attività (fotocopie, materiale didattico, …), per migliorare l’innovazione tecnologica, per acquisti di materiali per i laboratori, per servizi come l’assicurazione individuale integrativa degli studenti per RC infortuni, per l’acquisto dei libretti personali o per altre iniziative rivolte agli studenti deliberate dal Consiglio d’Istituto.
Il contributo versato alla scuola come Contributo scolastico si può detrarre alla dichiarazione dei redditi
I contributi volontari, al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. Infatti a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi volontari versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Perciò, per un contributo versato di 100,00 €, potranno essere detratti 19,00 € dall’Irpef, quadro RP del modello Unico o quadro E del modello 730. Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Come si può ottenere la detrazione?
Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia effettuato tramite banca o bollettino postale a nome del genitore richiedente (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura “erogazione liberale” specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “per l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa”.
Ai fini della detraibilità si considerano “erogazioni liberali” – oltre al contributo volontario richiesto dalla scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni – anche i contributi versati durante l’arco dell’anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali teatro, attività sportiva, progetti di prevenzione o per il laboratorio multimediale, per rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa, per l’innovazione tecnologica ecc..
Come risulta trasparente l’azione del nostro Istituto?
Attraverso la pubblicazione sul sito di Istituto (www.paschinilinussio.edu.it) del Programma Annuale (bilancio preventivo della scuola) e del Conto Consuntivo.
Da sottolineare che i contributi scolastici volontari permettono al nostro Istituto di migliorare, per tutti i nostri studenti, l’offerta formativa, le attrezzature ed i materiali utilizzati ed utilizzabili, la loro manutenzione ed aggiornamento.
È possibile affermare che i contributi scolastici, per la nostra scuola, sono necessari affinché la formazione e la crescita dei nostri ragazzi, che sono e saranno il nostro futuro, contino più delle cose superflue che si potrebbero acquistare con 90 euro ( meno di 10 euro al mese), per garantire a tutti laboratori efficienti, disponibilità di materiale didattico, molte uscite didattiche gratuite, attrezzature sportive adeguate e la partecipazione gratuita a gare (sportive e non) e manifestazioni varie.